martedì, Settembre 24, 2024 Anno XXI


da legaseriea.it

lega serie AGara Soc. ROMA – Soc. NAPOLI

Il Giudice Sportivo,

  • letta la relazione dei collaboratori della Procura federale;
  • rilevato che, verso il 39° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Roma, collocati nel settore dello stadio denominato “curva sud”, indirizzavano ad un calciatore di altra Società grida e cori insultanti, espressivi di discriminazione razziale;
  • valutata la pervicace e specifica recidività in tal i biasimevoli comportamenti (cfr CU 69 del 29/10/2012, CU 150 del 19/2/2013 e CU 215 del 13/5/2013), nonostante la formale diffida inflitta in occasione della precedente gara di campionato;
  • ricorrendo le circostanze attenuanti di cui all’art.13 n.2, lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza;
  • visti gli artt. 11, n. 3 e 18, n.1 lettera e) CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “curva sud” privo di spettatori.