martedì, Settembre 24, 2024 Anno XXI


da legaseriea.it

lega calcio serie AGara soc. ROMA – soc. SAMPDORIA del 16 febbraio 2014

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in cui, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della soc. Roma, collocati nel settore denominato “Distinti Sud”, in tre occasioni (prima dell’ingresso delle squadre nel recinto di giuoco, al fischio d’inizio ed al 43° del primo tempo, in occasione della realizzazione di una rete) intonavano il coro “oh Vesuvio, oh Vesuvio lavali con il fuoco”;

ritenuto che tale comportamento integra inequivocabilmente gli estremi di una manifestazione denigratoria per motivi di origine territoriale ex art. 11, nn. 1 e 3 CGS;

valutata, ai fini della rilevanza disciplinare ex art. 11 n. 3 CGS, “la dimensione” di tale condotta che ha coinvolto il 90% dei circa 6.000 spettatori che occupavano il settore in precedenza indicato (con il contestuale applauso, nella prima delle circostanze segnalate, proveniente dagli altri settori dello stadio) e la sua “percezione reale”, come puntualizzato dai collaboratori della Procura federale, che si erano collocati nella zona centrale del campo ed in prossimità dei settori denominati “Distinti Sud” e “Distinti Nord”;

considerata la specifica recidività,

P.Q.M.

delibera di sanzionare la soc. Roma con l’ammenda di € 80.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Distinti Sud” privo di spettatori ex art. 18 lett. e) CGS.