venerdì, Settembre 20, 2024 Anno XXI


da legaseriea.it

lega calcio serie AGara soc. ROMA – soc. INTERNAZIONALE

Il Giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.29 odierne) in merito al comporta mento tenuto al 37° minuto del primo tempo dal calciatore Daniele De Rossi (soc. Roma) nei confronti del calciatore Mauro Manuel Icardi (soc. Inter);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore giallo-rosso, nella propria area di rigore particolarmente affollata per l’esecuzione di un calcio di punizione concesso in zona d’attacco alla squadra avversaria, nel contrastare a stretto contatto l’azione del calciatore nero-azzurro, appoggiava con veemenza la mano destra sul capo dell’antagonista e quindi, in rapida successione, con la stessa mano colpiva da tergo l’Icardi con un pugno al volto. Il giuoco proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Uffici o (con mail pervenuta alle ore 13.50 odierne), il segnalato comportamento “non era stato rilevato” dagli Ufficiali di gara.
Il gesto compiuto dal De Rossi integra inequivocabilmente per l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della “condotta violenta” sanzionata ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.
Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore Daniele De Rossi (soc. Roma), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.

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Gara soc. ROMA – soc. INTERNAZIONALE

Il Giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.30 odierne) in merito al comportamento tenuto al 40° minuto del secondo tempo dal calciatore Juan Jesus Nunes (soc. Inter) nei confronti del calciatore Alessio Romagnoli (soc. Roma);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore nero-azzurro, nella propria area di rigore particolarmente affollata per l’esecuzione di un calcio d’angolo, nel contrastare a stretto contatto l’azione del calciatore giallo-rosso, con un repentino movimento del braccio sinistro, colpiva da tergo con un pugno alla schiena l’antagonista, che si accasciava dolorante al suolo.
Dopo una breve interruzione, il giuoco riprendeva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come dichiarato su richiesta di questo Ufficio (con mail pervenuta alle ore 13.50 odierne), il segnalato comportamento “non era stato rilevato” dagli Ufficiali di gara.
Il gesto compiuto dal Nunes, del tutto avulso dal contesto agonistico per la distanza dal pallone a cui si trovavano entrambi i protagonisti, integra inequivocabilmente per l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona del corpo colpita gli estremi della “condotta violenta” sanzionata ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.
Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

delibera di sanzionare il calciatore Juan Jesus Nunes (soc. Inter), in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, con la squalifica di tre giornate effettive di gara.