sabato, Settembre 21, 2024 Anno XXI


da figc.it

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Iª SEZIONE L.N.P. – Serie A – Serie B

Federazione Italiana Giuoco Calcio1. Ricorso A.S. ROMA
avverso le sanzioni:
– ammenda di € 50.000,00;
– obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori seguito gara Milan/Roma del 16.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.94 del 17.12.2013)

ACCOLTO e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta


6. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S. A.S. ROMA
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. De Rossi Daniele seguito gara Roma/Internazionale dell’1.3.2014, seguito riservata segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35, comma 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professi onisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014)

RESPINTO


9. Ricorso A.S. ROMA
avverso la sanzione della ammenda di € 50.000,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Bologna/Roma del 22.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 25.2.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta ad € 30.000,00 con diffida.